Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo anno 2020

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Il Ministro dello Sviluppo economico ha firmato il decreto che definisce le modalità attuative del nuovo credito d’imposta per ricerca & sviluppo per il 2020.

Ricordiamo brevemente la norma.

Il bonus spetta:

  • Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico:

– il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro;

  • Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati:

– il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;

– il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

  • Attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale:

il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

Il beneficio spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito si applica alle spese in Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro. Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte.

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale.

Con il decreto attuativo, il Mise ha dettato i criteri per la corretta applicazione e definizione di:

  • Ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’Ocse. Assumono rilevanza le attività di R&S che perseguono (anche senza raggiungerlo) un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali in campo scientifico e tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze e delle capacità proprie di una singola impresa;
  • Innovazione tecnologica di prodotto o processo di produzione nuovo o significativamente migliorato, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell’Ocse. L’innovazione tecnologica si differenzia rispetto alla ricerca sperimentale di cui sopra – oltre che per l’aliquota agevolata decisamente inferiore rispetto agli investimenti effettuati (6% contro il 12%) – perché “i prodotti o i processi nettamente migliorati” sono tali (e devono essere considerati tali) solo rispetto “a quelli già realizzati dall’impresa” e non invece rispetto al settore in cui l’azienda operi. Nel decreto vengono altresì definiti quali sono gli obiettivi di innovazione tecnologica 4.0 e transazione ecologica che danno diritto a una maggiorazione del benefit;
  • Design e ideazione estetica. Un ulteriore filone è l’attività di design e ideazione estetica (6% nel limite di 1,5 milioni). Le attività devono essere finalizzate a innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, ad esempio le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti. Si intende per prodotto qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici. Per le imprese dell’abbigliamento sono ammissibili i lavori relativi alla realizzazione di nuove collezioni o campionari che abbiano elementi di novità rispetto a quelli precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali, ai disegni e alle forme, ai colori (non basta il semplice adattamento con una sola modifica). Il decreto disciplina anche la determinazione e documentazione delle spese ammissibili. Si specifica, tra gli altri elementi, che per le spese di personale relative ai soggetti con rapporto di lavoro subordinato assume rilevanza la retribuzione, al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei Tfr, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività ammissibili, inclusi eventuali indennità di trasferta. Quanto alle spese di personale ammissibili, la certificazione deve comprendere anche i fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nelle attività ammissibili. Per i beni materiali mobili e per i software impiegati, la documentazione contabile deve includere anche la dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa o del responsabile dell’attività ammissibili relativa alla misura e al periodo in cui sono stati utilizzati.

Il decreto è un importante passo avanti da accogliere con estremo favore, resta fermo che la misura è complessa e pertanto tutte queste implementazioni delle definizioni dovranno essere adeguatamente commentate e spiegate nei prossimi documenti di prassi che necessariamente dovranno vedere la luce al più presto, per permettere agli operatori di avere finalmente un quadro d’insieme chiaro e soprattutto senza rischi interpretativi.

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