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In arrivo il contributo a fondo perduto per le imprese

Il Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020) all’art. 25, prevede un contributo a fondo perduto per le imprese e i lavoratori autonomi, come misura di sostegno per le difficoltà conseguenti all’emergenza sanitaria.

 Soggetti beneficiari.

Da un punto di vista soggettivo possono accedere alla misura tutti i soggetti titolari di partita Iva che producono :

–           Reddito d’ impresa, in qualunque forma organizzata (ditta individuale, società di persona, società di capitali, ecc.);

–           Reddito di lavoro autonomo;

–           Reddito agrario, ovvero il reddito ascrivibile a soggetti (ditte individuali o società) che esercitano professionalmente l’attività agricola (con mezzi, lavoro, impiego di capitali).

Sono esclusi dal contributo a fondo perduto:

–           I soggetti con attività cessata all’atto della presentazione della istanza per l’ottenimento del contributo;

–           Gli enti pubblici;

–           Le banche e gli intermediari finanziari ed assimilati;

–           I professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (avvocati, commercialisti, medici, consulenti lavoro ecc.);

–           I liberi professionisti con partita Iva attiva al 23 febbraio 2020 iscritti alla gestione separata INPS che hanno avuto accesso alla misura di cui all’ articolo 27 del decreto-legge n. 18 (decreto cura Italia);

–           I lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che non siano lavoratori dipendenti alla data del 17 marzo 2020, di cui all’articolo 38 , sempre del decreto-legge n. 18 del 2020;

–           I lavoratori dipendenti.

Condizioni di accesso.

Per poter accedere al contributo a fondo perduto, i soggetti ammessi devono rispettare le seguenti condizioni:

1) ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro nel 2019 se hanno l’esercizio d’imposta coincidente con l’anno solare;

2) fatturato o dei corrispettivi relativi ad aprile 2019 non superiore a 2/3 rispetto all’ammontare 2020.

Per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1/1/2019, non si tiene conto di questa condizione.

Per quanto riguarda la condizione di cui al punto 1), per ricavi vanno intesi quelli riferiti all’attività propria dell’impresa ex art. 85 co. 1 lett. a, quindi essenzialmente si fa riferimento al criterio della competenza, con poche eccezioni per realtà più piccole nell’ipotesi di adozione di particolari regimi contabili. Analogamente per i compensi vanno intesi quelli riferiti all’esercizio di arti e professioni ex art. 54 del testo unico imposte sui redditi e quindi essenzialmente si fa riferimento al principio di cassa.

Per quanto riguarda la condizione di cui al punto 2), per verificare che il dato di fatturato e corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi rispetto ad aprile 2019 dovrebbe trovare conferma il criterio di calcolo già indicato con la circolare dell’Agenzia delle Entrate in materia di sospensione dei versamenti. Pertanto andranno considerate le operazioni eseguite e fatturate o certificate, che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese, a cui andranno sommati i corrispettivi non rilevanti ai fini Iva. E nel calcolo dovrebbero entrare anche i valori delle note di debito (in aumento) e di credito (in diminuzione).

 Determinazione del contributo.

L’ammontare del contributo è calcolato sulla differenza fra: il fatturato e i corrispettivi di aprile 2020 – detratto – il fatturato e i corrispettivi di aprile 2019. Sono esclusi dal calcolo della differenza coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal primo gennaio 2019 e coloro che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dal COVID-19 che già erano in emergenza per altre calamità (terremotati, alluvionati ecc.) per i quali il contributo spetta comunque.

L’ammontare del contributo è così determinato:

  1. a) 20 % della differenza, per i soggetti con ricavi o compensi non maggiori di euro 400.000;
  2. b) 15 % della differenza, per i soggetti con ricavi o compensi maggiori di euro 400.000 ed inferiori a euro 1.000.000;
  3. c) 10 % della differenza, per i soggetti con ricavi o compensi maggiori di euro 1.000.000 e inferiori a euro 5.000.000

In ogni caso ai soggetti ammessi e ferme le condizioni di accesso, sarà riconosciuto un contributo minimo per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Esempio: impresa con totale ricavi anno 2019 euro 500.000 – fatturato aprile 2019 € 1.000.000,00 fatturato aprile 2020 € 300.000,00 diminuzione superiore ad un terzo – contributo ammissibile 1.000.000,00 – 300.000,00 = 700.000,00 x 15% = € 45.000,00 (importo del contributo a fondo perduto).

Il contributo erogato non è tassabile e dunque non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF/IRES e IRAP del beneficiario.

Procedura.

Il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate con accredito sul conto corrente dei richiedenti aventi diritto, previa presentazione di apposita istanza. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni della norma in esame saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, la presentazione dell’istanza sarà in modalità telematica e potrà essere effettuata da professionisti e intermediari abilitati già con delega al cassetto fiscale o alla fattura elettronica.

Conclusioni.

La norma si caratterizza per una sostanziale facilità di applicazione, a cui speriamo che ben presto si affianchi la rapidità, in primis con l’emanazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, per la definizione dei modelli e termini di presentazione e successivamente con l’erogazione.

Alcuni aspetti andranno in ogni caso chiariti. Infatti, sarà necessario puntualizzare meglio il riferimento a ricavi, fatturato, corrispettivi che attengono a fattispecie non sovrapponibili, circostanza suscettibile di modificare i termini di calcolo, i quali evidentemente saranno verificati dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati in suo possesso; così come con la pubblicazione del modello andrà chiarito se nel concetto di fatturato e relativo confronto dovranno essere computate o meno le cessioni di beni strumentali.

Altresì è necessario che vengano accolte tutte le domanda inoltrate in un lasso temporale che non debba essere brevissimo, scatenando la corsa al “click day”, atteso che il governo ha ben potuto determinare l’ammontare complessivo del contributo in ipotesi richiedibile dalle imprese. In ultimo, sul fronte dei controlli per l’antimafia dovrebbe incidere la modifica del Dl 18/2020 (articolo 78, comma 3-quinquies) che impone l’obbligo solo per aiuti oltre i 150mila euro. In ogni caso, i controlli saranno effettuati sia sopra che sotto quella soglia in base al protocollo tra Interno, Mef ed Entrate.

Paola Memola, Confindustria Intellect

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