Fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali
Dal 1° marzo e fino al 31 marzo 2021 si potrà presentare la comunicazione che consente la prenotazione del credito d’imposta per investimenti pubblicitari, realizzati o ancora da realizzare nel 2021, con il modello aggiornato il 24 febbraio con le relative istruzioni, pubblicato sia sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, sia su quello del dipartimento per l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel modello denominato «Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali» con le relative istruzioni, è chiarito che la presentazione avviene esclusivamente in via telematica, al dipartimento per l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate con le seguenti modalità: direttamente da parte del soggetto abilitato ai servizi telematici delle Entrate o tramite intermediari abilitati. Successivamente solo le imprese che avranno “prenotato” l’agevolazione potranno confermarla mediante l’invio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Infatti, il Dipartimento per l’Editoria, entro il 30 aprile 2021, pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti che hanno richiesto l’accesso all’agevolazione, con l’indicazione del credito d’imposta teoricamente fruibile da ciascun beneficiario; i richiedenti, dal 1° al 31 gennaio 2022, potranno confermare gli investimenti effettuati inviando per l’appunto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Una precisazione si rende doverosa e che, un po’ a sorpresa, si evince dalle istruzioni del modello da inviare entro il 31 marzo. Infatti, dalla lettura dell’impianto normativo, pareva emergere che, per gli anni 2021 e 2022, il bonus fosse limitato agli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale; interpretazione rafforzata dal fatto che non era stata prevista alcuna dotazione finanziaria in relazione alle campagne pubblicitarie effettuate sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Le istruzioni precisano viceversa che, accanto alla misura di natura straordinaria introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 per la stampa, resta applicabile la misura a regime in relazione alla pubblicità effettuata sulle tv e radio locali, anche digitali, prevista dal collegato fiscale alla legge di Bilancio 2018. In sintesi, per gli anni 2021 e 2022 il bonus è riconosciuto:
– senza il vincolo della spesa incrementale per la pubblicità sulla stampa: credito d’imposta del 50% sul valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno dei due anni;
– con il vincolo della spesa incrementale per la pubblicità sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali: il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell’Unione Europea in materia di aiuti «de minimis»; per fruire del credito di imposta è necessario che il valore degli investimenti pubblicitari superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. Si conferma la circostanza che la misura non trova applicazione per la pubblicità su tv e radio nazionali per gli anni 2021 e 2022.
Paola Memola
Confindustria Intellect